Giudici Popolari

Ultima modifica 22 aprile 2020

Presso la Corte d’Assise e la Corte d’Assise e d’Appello del Tribunale di Competenza Territoriale sono tenuti degli Albi che vanno aggiornati ogni biennio (anni dispari). Una commissione comunale, costituita dal Sindaco e da due Consiglieri, dovrà formare distinti elenchi integrativi, uno per le Corti d’Assise ed uno per le Corti d’Assise e d’Appello, di persone aventi i requisiti di idoneità stabiliti dalla legge per assumere l’incarico di Giudice Popolare. Gli elenchi verranno definiti in base alle domande presentate dagli interessati entro il 31 luglio e sull’iscrizione d’ufficio di quanti risultassero idonei – questo perché l’incarico di Giudice Popolare è obbligatorio. 

Requisiti

I requisiti sono:

  • Iscrizione liste elettorali
  • Titolo di studio scuola dell’obbligo per la corte d’Assise
  • Possesso minimo diploma di II grado per la corte d’Assise e d’Appello
  • Buona condotta morale
  • Godimento diritti civili e politici
  • Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni.

Non possono assumere l’Uffico di Giudice Popolare:

  1. I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  2. Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendo dello Stato in attività di servizio;
  3. I ministri di qualsiasi culto e i religiosi.

Riferimenti normativi

  • Art. 21 Legge 10.04.1951 n. 287.