Separazioni e Divorzi
Ultima modifica 22 aprile 2020
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E RIFERIMENTI NORMATIVI
Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)- Legge n. 55/2015 "Divorzio breve"
Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
L'11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Dal 26 maggio 2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 55/2015 che prevede il cosiddetto "divorzio breve" i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio prevedono che siano trascorsi:
- 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale in caso di separazione personale;
- 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
La documentazione può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo:
comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, in Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati di parte è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, ed a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
-residenza attuale di uno dei coniugi
Dal 26 maggio 2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 55/2015 che prevede il cosiddetto "divorzio breve" i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio prevedono che siano trascorsi:
- 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale in caso di separazione personale;
- 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
A decorrere dall'11/12/2014, è possibile fissare un appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 0296512205 oppure 0296512206 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30
All'atto della sottoscrizione della conferma dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00 .
DOCUMENTI NECESSARI
In occasione del contatto iniziale, a seconda delle diverse fattispecie, verranno fornite le informazioni relative alla documentazione da produrre.
Sono state predisposte diverse dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate all'Ufficiale di Stato Civile il giorno dell'appuntamento.
TEMPI
Per il deposito degli accordi da parte degli avvocati, gli stessi verranno protocollati al momento e trascritti nei 7 giorni successivi.
Per gli accordi da concludere dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, sarà necessario fissare un appuntamento per la stesura del primo atto, indicando una seconda data, trascorsi almeno 30 giorni, per la stesura dell'atto di conferma .
COSTI
Euro 16,00
Il pagamento può essere effettuato con bancomat presso l'Ufficio Ragioneria Comunale (escluso il sabato) oppure mediante bonifico ; in questo secondo caso i riferimenti sono:
Tesoreria Comunale Banca Cariparma
IBAN: IT76N0623050091000046343324
CAUSALE: "Diritto fisso previsto dall'art. 12, comma 6, D.L. 132/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014".