Giudici Popolari
Ultima modifica 22 aprile 2020
Presso la Corte d’Assise e la Corte d’Assise e d’Appello del Tribunale di Competenza Territoriale sono tenuti degli Albi che vanno aggiornati ogni biennio (anni dispari). Una commissione comunale, costituita dal Sindaco e da due Consiglieri, dovrà formare distinti elenchi integrativi, uno per le Corti d’Assise ed uno per le Corti d’Assise e d’Appello, di persone aventi i requisiti di idoneità stabiliti dalla legge per assumere l’incarico di Giudice Popolare. Gli elenchi verranno definiti in base alle domande presentate dagli interessati entro il 31 luglio e sull’iscrizione d’ufficio di quanti risultassero idonei – questo perché l’incarico di Giudice Popolare è obbligatorio.
Requisiti
I requisiti sono:
- Iscrizione liste elettorali
- Titolo di studio scuola dell’obbligo per la corte d’Assise
- Possesso minimo diploma di II grado per la corte d’Assise e d’Appello
- Buona condotta morale
- Godimento diritti civili e politici
- Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni.
Non possono assumere l’Uffico di Giudice Popolare:
- I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendo dello Stato in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto e i religiosi.
Riferimenti normativi
- Art. 21 Legge 10.04.1951 n. 287.