Unione Civile
Ultima modifica 22 aprile 2020
La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nell'ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile che regolamenta l'unione tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.
La coppia può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l'unione civile, indipendentemente dal Comune di residenza.
Coloro che intendono dichiarare la costituzione dell'unione civile all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caronno Pertusella devono rivolgersi all'Ufficio dello Stato Civile - Piazza A. Moro, 1 - previo appuntamento tramite telefono : 0296451277 o mail : anagrafe@comune.caronnopertusella.va.it
Una volta costituita l'Unione Civile, i componenti della stessa, che vengono definiti "parti dell'unione", acquistano diritti civilistici, successori, previdenziali, e assumono doveri quali l'obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro sia professionale che casalingo (comma 11 legge76/2016).
Requisiti
Per potere dichiarare la costituzione dell'unione civile, le parti devono possedere i seguenti requisiti:
- essere maggiorenni e dello stesso sesso;
- non essere coniugati né uniti civilmente con altre persone;
- non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile;
- essere capaci di intendere e volere;
- non essere stati condannati per omicidio , tentato o consumato, nei confronti del coniuge dell'altra parte ai sensi dell'art. 88 del Codice civile
- i cittadini stranieri devono produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità diplomatica del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta alla costituzione dell'unione civile (art. 116 del Codice Civile)
La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L’Ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni ove presenti e lo archivierà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.
Procedura
Il procedimento si compone di tre fasi:
- compilazione della richiesta di costituzione dell'unione civile;
- verbale di costituzione dell'Unione civile ;
- atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell'unione.
Fase 1
Dovrà essere ritirato e compilato il modulo di richiesta (allegato 1) che poi andrà consegnato, unitamente ai documenti di identità delle parti, all 'Ufficio di Stato Civile anche tramite posta elettronica
Le parti di cittadinanza straniera devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati) dal quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’Unione civile con persona dello stesso sesso
Fase 2
Nel giorno fissato, le parti sottoscriveranno davanti all'Ufficiale di Stato Civile un verbale di richiesta di costituzione.
L'Ufficiale di Stato Civile, nel termine di 30 giorni, procede all'acquisizione dei documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.
L'unione dovrà essere costituita entro 180 giorni dal termine degli accertamenti esperiti.
Fase3
La redazione dell'atto di stato civile che ufficializza la dichiarazione costitutiva dell'unione civile deve essere resa nel giorno concordato davanti all'Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni.
Nel caso una delle parti sia impossibilitata, per motivi gravi e comprovabili, a presentarsi in Comune, sarà l'Ufficiale di Stato Civile a trasferirsi con due testimoni nel luogo in cui si trova la parte impedita, luogo che deve trovarsi comunque all'interno del territorio comunale.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti la dichiarazione costitutiva può essere ricevuta dall'Ufficio di Stato Civile anche senza la preventiva richiesta, qualora le parti giurino che vi sono i presupposti di legge per la costituzione dell'unione e non vi sono cause impeditive.
Tempi
I tempi ordinari di gestione del procedimento di costituzione dell'unione civile sono di 30 giorni lavorativi a partire dalla dichiarazione di volontà degli interessati ricevuta dall'Ufficiale dello Stato Civile, salvo diverso accordo con le parti.
Delega alla costituzione di unione civile
Il Sindaco, se richiesto dagli interessati, può delegare alla costituzione dell'unione civile cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale purchè non ricorrano le incompatibilità di cui all'art. 6 del D.P.R. 396/2000.
Costituire l'unione civile in altro Comune
Per costituire l'unione civile in un Comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta di costituzione dell'unione civile è necessario presentare formale istanza.
Cognome
Le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell'unione civile, possono decidere di assumere, per la durata dell'unione, un "cognome comune" scegliendolo tra i loro cognomi; la parte col cognome diverso può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come "comune" (comma 10 legge 76/2016).
Sul piano pratico non determinerà alcuna variazione anagrafica, quindi il cognome scelto non comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile nè ci sarà variazione del codice fiscale.
Regime patrimoniale
All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni (art. 162 c.c.) .
In assenza di dichiarazione esplicita, il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.
Nel caso di cittadini non italiani, le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede (art. 30 legge 215/95)
Casi particolari
Per le parti che non comprendono la lingua italiana o muti/sordomuti devono farsi assistere da un traduttore-interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del DPCM, se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante, se su territorio comunale, e riceve la richiesta di costituzione dell’unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti.
Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione, alla presenza di due testimoni, muniti di documenti di identità (articolo 3, comma 6, del DPCM).
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del DPCM, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
Scioglimento dell’unione civile
Per lo scioglimento dell’unione civile è prevista la dichiarazione, congiunta o disgiunta, dinnanzi all’ufficiale di stato civile di voler sciogliere il vincolo. Decorsi tre mesi potrà essere sottoscritto l’accordo per lo scioglimento dell’unione. L’accordo dovrà essere successivamente confermato sempre dinnanzi all’ufficiale dello stato civile.
Rettificazione di sesso
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile.
In caso di cambio di genere all'interno di una coppia sposata, se i coniugi manifestano la volontà di proseguire il rapporto di coppia preesistente con la forma dell’unione civile devono presentare apposita dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Matrimonio o unione civile formati all’estero
Gli atti di matrimonio o di unione civile formati all’estero vengono trascritti nel registro delle unioni civili. All’ufficiale di stato civile dovrà essere presentata formale richiesta di trascrizione consegnando l'originale dell'atto, relativa traduzione in lingua italiana , legalizzazione (ove prevista) o apostille.
ALLEGATA DOCUMENTAZIONE: