Assegno di maternità
Ultima modifica 23 aprile 2020
E' un assegno a favore delle madri, per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo
Destinatari:
- Le madri residenti – cittadine italiane, comunitarie o extra comunitarie in possesso della carta di soggiorno, che però non beneficiano di nessun trattamento previdenziale di maternità. Le madri cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche che non beneficiano di nessun trattamento previdenziale di maternità (art. 27 Dl.gvo 251/07)
- Le madri residenti – che godano dell’assegno di maternità in misura inferiore all’importo previsto dalla Legge per il suddetto assegno (l’importo si aggira intorno alle 300,00 € riconosciuto per 5 mensilità ma varia di anno in anno) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno al netto di eventuali trattamenti previdenziali od economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria.
- In mancanza della donna i soggetti di cui all’art. 11 comma 1 lettere a), b), e c) del D.M. N. 452/2000
Il nucleo familiare della richiedente dovrà disporre di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISEE) corrispondente valore che aumenterà per nuclei di 4 o più persone e che varia di anno in anno.
Rivolgersi al Settore Promozione della Persona, della Famiglia e della Società: in seguito attraverso un CAF convenzionato con il Comune, la pratica verrà trasmessa ad INPS che provvederà ad erogare le somme dovute.
Cosa occorre
- Entro i 6 mesi dalla data del parto, compilare apposita domanda. LE DOMANDE PRIVE DEL PROTOCOLLO COMUNALE NON VERRANNO POI RICONOSCIUTE VALIDE
- Andare al CAF indicato dal comune (convenzionato) con la documentazione necessaria per elaborare l’I.S.E.E. .
- Il CAF trasmetterà la pratica all' INPS , che erogherà l’importo dovuto.