Attestazione di idoneità alloggiativa
Ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2025, 17:47
Descrizione
L’attestazione di idoneità è un documento rilasciato dal comune nel quale viene indicato il numero massimo di persone che possono abitare in un dato alloggio residenziale, in relazione alla superficie dell’alloggio e ai parametri indicati dalla normativa vigente (D.M. 5 luglio 1975), riportati nel seguente schema:
Superficie per abitante
1 abitante 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti 42 mq
4 abitanti – 56 mq
Per ogni abitante successivo + 10 mq
Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona – 9 mq
Stanza da letto per 2 persone – 14 mq
+ 1 soggiorno di 14 mq
Per alloggi mono-stanza
1 persona – 28 mq (compreso bagno)
2 persona – 38 mq (compreso bagno)
Altezze minime
Locali adibiti ad abitazione: 2,70 m
Corridoi, bagni, disimpegni, ripostigli: 2,40 m
A chi e a cosa serve
Tutti i cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente soggiornanti in Italia devono dotarsi di attestazione di idoneità alloggiativa, al fine di ottenere:
- ricongiungimento familiare/ingresso di familiari al seguito
- coesione familiare
- contratto di soggiorno per lavoro subordinato (incluso regolarizzazione colf e badanti)
- chiamata nominativa di lavoratori domestici
- permesso di soggiorno CE a lungo periodo
Per il ricongiungimento di 1 minore di 14 anni, l’attestazione di idoneità alloggiativa NON È NECESSARIA, in quanto è sostituita dalla dichiarazione di consenso del titolare dell’immobile nel quale il minore dimorerà.
Come si ottiene
L’ufficio competente che si occupa del rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa è il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.
La domanda deve essere compilata sull’apposita modulistica, reperibile presso lo Sportello Polifunzionale o scaricabile dal sito.
La modulistica compilata, completa di tutta la documentazione richiesta, può essere presentata con una delle seguenti modalità:
- consegna di persona presso l’Ufficio protocollo
- mediante PEC
- attraverso lo sportello telematico polifunzionale.
Documentazione da allegare alla richiesta
- modulo di richiesta compilato in ogni sua parte
- ricevuta di avvenuto pagamento tramite pagoPA dei diritti di segreteria € 20,00
- 2 marche da bollo dell’importo di € 16,00, da porre rispettivamente la prima sul presente modulo di richiesta, la seconda per l’Attestazione che verrà rilasciata successivamente, da consegnare entrambe all’atto di presentazione della richiesta allo sportello polifunzionale
- copia permesso di soggiorno
- copia carta di identità
- copia contratto di locazione o rogito
- copia registrazione del contratto di locazione o rogito
- copia planimetria catastale
- copia delle certificazioni di conformità degli impianti gas, metano, scarico ed esalazione fumi ed impianto elettrico
- copia certificazione manutenzione caldaia
- copia eventuali precedenti Attestati di idoneità abitativa già rilasciati per l’alloggio
Se si è ospiti: dichiarazione di ospitalità: bisogna presentare la dichiarazione del titolare del contratto che dichiara di essere a conoscenza della richiesta del certificato di idoneità alloggiativa. Alla dichiarazione va allegata la fotocopia fronte retro del documento d’identità del titolare.
Rilascio
L’attestazione di idoneità alloggiativa viene rilasciata entro un tempo massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
A seguito di preventiva comunicazione telefonica o scritta da parte del Comune, deve essere ritirata da parte del richiedente (o da persona munita di delega, previa esibizione di documento d’identità), presso il Settore Urbanistica negli orari di apertura al pubblico o previo appuntamento.
Durata validità e rinnovo
Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.
La Circolare ministeriale n. 3 del 17/4/2012 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:
- non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, art. 46);
- in linea generale tali attestati non dovrebbero avere scadenza, ma dovrebbero essere rinnovati ogni volta cambino le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio; tuttavia, gli Sportelli Unici Immigrazione, eccetto i casi di ricongiungimento familiare, tendono negli altri casi a richiedere un attestato non più vecchio di 6 mesi;
- l'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.