Contributo Regionale all'eliminazione delle barriere architettoniche

Ultima modifica 24 aprile 2020

La legge 13 del 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia privata al fine di favorire la mobilita’ di persone disabili fino ad un importo massimo erogabile di € 7.101,28

Destinatari:

  • Il contributo é destinato a soggetti diversamente abili con menomazioni o limitazioni funzionali con disabilità permanente e certificata.
  • Gli interventi devono rientrare nelle categorie previste dalla legge e inoltre possono essere erogati contributi per interventi parificabili (ad esempio relativi all’impiego della “domotica”, ovvero di strumenti tecnologici in grado di facilitare la mobilità del disabile).
  • Si rammenta che per “barriere architettoniche” si intendono: porte, pavimentazione, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe ascensore, servo scala e piattaforma elevatrice, autorimesse, percorsi, pavimentazione, parcheggi.

Cosa occorre:

  • Apposita domanda debitamente compilata con apposta marca da bollo vigente
  • Dichiarazione sostituiva atto di notorieta’ (in cui si precisa che il disabile ha effettiva stabile ed abituale dimora nell’immobile oggetto dei lavori)
  • Certificato medico (certificazione medica che dichiari il grado di invalidità, la patologia da cui dipende o certificazione asl attestante invalidità permanente) – se l’invalidità “totale” può avvalersi del diritto di precedenza nell’assegnazione del suddetto contributo;
  • Preventivo dei lavori (i lavori non devono essere ancora iniziati al momento della presentazione della domanda);
  • Copia del verbale dell’assemblea di condominio in cui si autorizzano i lavori (in caso si tratti di un condominio);
  • Copia codice fiscale e della carta d’identità 

L’erogazione del contributo è vincolata dalla verifica dell’acquisizione della residenza. 
Si informa che le imprese fornitrici di prestazioni di servizi nell’ambito dei lavori edili per i lavori volti al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, devono applicare l’aliquota iva al 4%, ai sensi della tabella a, parte ii°, n.41 ter del dpr 633/72.
Si avverte inoltre che per godere della sopra indicata iva agevolata, il richiedente la prestazione deve essere in possesso dell’autorizzazione ai lavori rilasciata dal comune, che classificherà i lavori come intervento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche, da presentare alla ditta che eseguirà lavori in appalto.

Modalità di presentazione della domanda

Se la persona disabile intende eseguire le opere in un edificio interamente di proprietà presenta direttamente la domanda
Qualora le opere da eseguirsi interessino le parti comuni di un edificio:

  • a) se la persona disabile è proprietaria dell’alloggio la domanda deve essere presentata :
  • b) dall’amministratore del condominio e sottoscritta dal disabile se l’assemblea condominale ha deliberato di autorizzare gli interventi (sia che si assuma o meno l’onere finanziario degli stessi);
  • c) dal disabile stesso solo nel caso in cui entro tre mesi l’assemblea non abbia dato risposta all’istanza presentata. In tal caso l’intervento dovrà limitarsi all’installazione di manufatti rimovibili quali servo scala o piattaforme elevatrici (art. 2 comma 1 l. 13 /89);

Se la persona disabile non è proprietaria dell’alloggio la domanda di contributo deve essere presentata:

  • dall’amministratore del condominio e sottoscritta sia dal proprietario dell’alloggio che dal disabile sia che l’assemblea abbia deliberato di autorizzare gli interventi assumendosene l’onere finanziario o meno;
  • dal proprietario dell’alloggio, con controfirma del disabile solo nel caso in cui entro tre mesi l’assemblea non abbia dato risposta all’istanza presentata. In tal caso l’intervento dovrà limitarsi all’installazione di manufatti rimovibili quali servo scala o piattaforme elevatrici (art. 2 comma 1 l. 13 /89)

Il contributo non puo’ essere richiesto se le opere sono state eseguite e saldate prima della presentazione della domanda. 
L’ammissibilità delle richieste non comporta automaticamente il finanziamento delle stesse: dopo la presentazione della domanda gli interessati possono procedere alla realizzazione delle opere senza attendere l’erogazione del contributo da parte della regione.
Si allega modulistica domanda e autocertificazione, nonché testo legislativo l. 13 del 1989 e dpr 633/72. 

NB: l’articolo 49, comma 1, del dpr 445/2000 non consente l’autocertificazione dei certificato medici e sanitari: ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/03 (codice sulla privacy) i dati personali richiesti sono finalizzati esclusivamente all’erogazione del contributo.

Tweet


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot