Fabbricato - cessione

Ultima modifica 4 maggio 2020

NOVITA' IN MATERIA DI COMUNICAZIONI DI CESSIONE DI FABBRICATO

Nei mesi scorsi sono state introdotte novità da due dispositivi normativi in materia di cessione di fabbricati e riguardano la comunicazione da presentare alla Autorità di Pubblica Sicurezza, ogni volta che si procede alla vendita, affitto o cessione di un bene immobile per un periodo superiore a trenta giorni. L'art. 3 del Decreto legislativo n. 23 del 14.3.2011 prevede per i proprietari di immobili che procedono alla locazione degli stessi ..."fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi,la registrazione del contratto di locazione, assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione incluso l'obbligo previsto dall'art. 12 del Decreto Legge n. 59 del 1978 (denuncia di cessione di fabbricato)". L'obbligo di provvedere a tale comunicazione viene meno per i soli contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, viene mantenuto per le locazioni di unità immobiliare ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività di impresa arti o professioni.

Rimane invariato l'obbligo di comunicare la cessione di alloggi a stranieri o apolidi in quanto regolate da altra normativa in materia. Si ricorda che la comunicazione di Cessione fabbricato, deve essere presentata, COMPLETA IN OGNI SUA PARTE ENTRO 48 ORE dalla data di cessione. La consegna avviene all’Ufficio Protocollo in Comune oppure tramite raccomandata a/r.


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