Amianto: informazioni e adempimenti
Ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2025, 17:37
Obblighi di legge
Regione Lombardia, con la L.R. 17/ 2003, ha avviato il censimento di tutte fonti di amianto, affidato operativamente alla ASL territorialmente competenti, coinvolgente tutti gli edifici pubblici, produttivi/ commerciali e privati. Il censimento cerca di definire:
- dove è l'amianto,
- quanto ce ne è,
- in che stato di conservazione è.
Aderire al censimento è un adempimento obbligatorio per i proprietari di immobili contenenti amianto ed è molto semplice.
Il proprietario dell'edificio o l'amministratore condominiale, deve infatti compilare una "scheda" - modulo NA/ 1 "notifica presenza di amianto in strutture o luoghi", indicando se nella propria abitazione siano presenti strutture o manufatti di amianto o che contengano amianto.
Si tratta di un'iniziativa di lungo periodo, per tenere sotto controllo e abbattere l'inquinamento ambientale di questa fibra minerale.
L'efficacia delle misure fino ad ora intraprese, sono dimostrate da una recente ricerca eseguita dall'Arpa Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), che ha infatti dimostrato che l'inquinamento atmosferico derivante dall'amianto è a livelli estremamente bassi, quasi non rilevabili dagli strumenti, ed in netta diminuzione rispetto a un decennio fa.
Cosa fare in presenza di amianto?
Se l'edificio è stato costruito dopo il 1994, si può essere pressoché sicuri che non c'è amianto, il cui uso era già vietato per legge.
Per edifici costruiti prima del 1994 occorre prestare attenzione in caso di lavori di ristrutturazione, riparazione o risanamento, in quanto è possibile ancor oggi riportare alla luce materiali che lo contengono. Per questo motivo è fondamentale saperli riconoscere e sapere come intervenire se si sospetta la presenza di amianto adottando, in particolare, adeguate misure protettive.
L'amianto può essere stato utilizzato in varie parti dell'edificio:
- per il tetto: molti edifici, infatti, hanno il tetto costituito da lastre ondulate, di colore grigio, note come “eternit” o “cemento-amianto”, o “fibrocemento;
- per guarnizioni ed isolanti: specie in abitazioni molto vecchie, l'amianto può essere presente anche nelle guarnizioni della caldaia, nell'isolamento termico delle tubazioni del riscaldamento, dell'impianto elettrico e nelle canne fumarie e simili.
L'amianto in matrice friabile (es.: coibentazioni di impianti di riscaldamento, guarnizioni di caldaie, isolamenti termici, ecc…) si può ridurre in polvere con la semplice pressione delle mani ed è il più pericoloso.
L'amianto in matrice compatta (es.: coperture in cemento-amianto, canne fumarie, ecc.) può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con l'ausilio di attrezzi meccanici.
Il materiale può determinare pericolo per la salute quando comincia a deteriorarsi e a disperdere le fibre nell'ambiente.
Accertata la presenza di amianto nell'edificio, occorre procedere alla compilazione della scheda "modulo NA/1", da inviare al protocollo del comune.
La compilazione può essere effettuata dal proprietario o dall'amministratore senza alcun onere aggiuntivo o alcuna perizia tecnica.
Nel caso di una impresa o di un luogo di lavoro, il titolare dell'attività, oltre a verificare la presenza dell'amianto nella propria sede di lavoro e ad aderire al censimento, dovrà assolvere gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Indice di Degrado (ID)
Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto (D.D.G. 13237/ 2008), che deve essere effettuata da un tecnico abilitato.
L'indice di degrado (ID) consente di valutare lo stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto attraverso l'ispezione visiva del manufatto.
Il risultato dell'applicazione dell'ID è un numero a cui corrispondono le azioni che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà attuare.
In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:
- nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
- esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
- rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)
Quando le condizioni di degrado sono tali da creare rischio per la salute è necessario procedere con la bonifica.
Programma di controllo e manutenzione
Nel caso in cui l’ID ottenuto non è tale da richiedere la rimozione della copertura entro 12 mesi, il proprietario o il responsabile dovrà attuare il programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto e valutarne il rischio come previsto dal D.M. 06.09.1994.
Tale programma implica:
- designare una figura professionale con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad esempio caldaie e tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente manomesso;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei materiali contenenti amianto. A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- verificare periodicamente le condizioni per mantenere costantemente in sicurezza i materiali contenenti amianto e quindi prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
- informare correttamente gli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile;
- intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato da documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa all'ATS competente, la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell’edificio.
Tale documentazione dovrà essere sottoscritta da personale qualificato.
La bonifica
Nel caso vi fosse la necessità di provvedere con un intervento di bonifica, si può contattare preventivamente il Settore Urbanistica ed edilizia Privata (in caso di interventi su edifici residenziali) ovvero lo Sportello Unico per le Attività Produttive (in caso di interventi su edifici non residenziali), per la relativa pratica edilizia e il competente ufficio ATS per la presentazione del piano di lavoro. Si sottolinea che l'eventuale presentazione del piano di smaltimento e bonifica da parte della ditta incaricata dello smaltimento, nonché le conseguenti pratiche edilizie, non solleva il proprietario dell'immobile dalla presentazione del modulo NA/1.
La bonifica può essere effettuata solo da imprese specializzate, previa presentazione all’ATS di riferimento, almeno con 30 giorni di preavviso di apposito piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008.
Negli interventi devono essere rispettate le procedure tecniche per la salvaguardia dei lavoratori e per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico.
La bonifica può avvenire secondo tre modalità:
- rimozione: il materiale contenete amianto viene asportato e avviato alle corrette procedure di smaltimento;
- incapsulamento: il materiale è trattato con prodotti penetranti o ricoprenti che impediscono la dispersione di fibre. Il trattamento ha durata limitata nel tempo e deve essere ripetuto quando perde di efficacia;
- confinamento: separazione dell'amianto dai locali abitativi, (ad es.: controsoffittature) o con la sovracopertura (installazione di nuova copertura al di sopra di quella esistente in amiantocemento). È necessario in questo caso verificare che la struttura portante possa supportare un carico permanente aggiuntivo.
Chi può essere adibito ad attività di rimozione/ bonifica di amianto?
Possono essere adibiti alla rimozione e smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate solamente i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’art. 10 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e che siano in possesso del relativo “patentino abilitante” che dovrà essere comunque rinnovato, tramite frequenza ad un corso di aggiornamento, entro 5 anni dalla data del rilascio del patentino stesso.
Incentivi e detrazioni fiscali
Tra i vari interventi agevolabili con il bonus ristrutturazioni ci sono anche le spese per la bonifica dall’amianto e relativo smaltimento (verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Si può accedere ad un bonus fiscale per la rimozione dell’amianto anche in concomitanza con lavori di efficientamento energetico agevolati con l’Ecobonus o il Superbonus.
Rientrano nell’incentivo gli interventi di rimozione dell’amianto nel caso in cui la rimozione e sostituzione dell’amianto rientri in un intervento complessivo di miglioramento energetico del condominio o dell’unità abitativa. Può quindi rientrare nelle spese – se l’intervento comporta un miglioramento termico – la rimozione dell’amianto accessoria e propedeutica alla realizzazione della nuova copertura e alla corretta coibentazione. Anche l’installazione di pannelli fotovoltaici, dopo aver rimosso dal tetto l’eternit, può essere agevolata.
Annualmente l’Inail, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia le imprese per gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra i progetti ammessi a finanziamento rientrano anche quelli per la bonifica da materiali contenenti amianto (bando ISI).
Link utili:
https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/amianto
https://www.ats-insubria.it/servizi/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/601-amianto