Contributo Regionale all'eliminazione delle barriere architettoniche

Ultima modifica 9 gennaio 2025

Argomenti :
Urbanizzazione

È un contributo economico statale a rimborso delle spese sostenute, disabili fino ad un importo massimo erogabile di € 7.101,28, per interventi edilizi di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, nel proprio appartamento e nelle parti comuni e rilasciato dalla Regione Lombardia.

Destinatari:

  • Il contributo è destinato a soggetti diversamente abili con menomazioni o limitazioni funzionali con disabilità permanente e certificata.
  • Gli interventi devono rientrare nelle categorie previste dalla legge e inoltre possono essere erogati contributi per interventi parificabili (ad esempio relativi all’impiego della “domotica”, ovvero di strumenti tecnologici in grado di facilitare la mobilità del disabile).
  • Si rammenta che per “barriere architettoniche” si intendono: porte, pavimentazione, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe ascensore, servo scala e piattaforma elevatrice, autorimesse, percorsi, pavimentazione, parcheggi.

Cosa occorre:

  • Domanda, su modulo regionale, debitamente compilata con apposta marca da bollo vigente, da presentare al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata attraverso lo sportello telematico o in alternativa inoltrandola con PEC o consegnandola in formato cartaceo all’ufficio protocollo.
  • Documentazione da allegare alla domanda:
  • certificato medico in carta libera che specifichi l’handicap dell’avente diritto, le patologie da cui tale handicap deriva e le obiettive difficoltà che ne derivano
  • certificato di invalidità rilasciato dalla ASL
  • dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l’ubicazione dell’abitazione e la descrizione sommaria delle opere da effettuarsi
  • autocertificazione del richiedente che attesti il possesso della carta d’identità e del codice fiscale
  • autocertificazione del proprietario dell’immobile che attesta il possesso della carta d’identità e del codice fiscale
  • computo metrico o preventivo estimativo della ditta che effettuerà i lavori (i prezzi devono essere riconducibili al prezziario ufficiale (CCIAA)
  • atto di tutela (per chi è incapace di agire) o procura speciale, in originale o in copia
  • deliberazione del condominio, se le innovazioni riguardano parti comuni di un edificio condominiale, come per esempio ascensori, servoscala, sistemi di apertura automatica di porte ecc.
  • atto comprovante l’assenso del locatore (per opere interne all’alloggio in locazione)
  • dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario dove si comunica il codice IBAN dell’intestatario del conto
  • dichiarazione tecnica (solo per servoscala ed ascensori) redatta dal tecnico o dal progettista che dimostra l’impossibilità tecnica di installare altri mezzi di superamento delle barriere architettoniche.

L’erogazione del contributo è vincolata dalla verifica dell’acquisizione della residenza. 

Si informa che le imprese fornitrici di prestazioni di servizi nell’ambito dei lavori edili per i lavori volti al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, devono applicare l’aliquota iva al 4%, ai sensi della tabella a, parte ii°, n.41 ter del dpr 633/72.

Si avverte inoltre che per godere della sopra indicata iva agevolata, il richiedente la prestazione deve essere in possesso dell’autorizzazione ai lavori rilasciata dal comune, che classificherà i lavori come intervento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche, da presentare alla ditta che eseguirà lavori in appalto.

 

Modalità di presentazione della domanda

I cittadini interessati possono presentare domanda solo per opere da realizzare, rivolgendosi al proprio comune di residenza a partire dal 2 marzo di ogni anno e fino al 1^ marzo dell'anno successivo.

A - Se la persona disabile intende eseguire le opere in un edificio interamente di proprietà presenta direttamente la domanda

Qualora le opere da eseguirsi interessino le parti comuni di un edificio:

B - Se la persona disabile è proprietaria dell’alloggio la domanda deve essere presentata:

  • dall’amministratore del condominio e sottoscritta dal disabile se l’assemblea condominiale ha deliberato di autorizzare gli interventi (sia che si assuma o meno l’onere finanziario degli stessi);
  • dal disabile stesso solo nel caso in cui entro tre mesi l’assemblea non abbia dato risposta all’istanza presentata. In tal caso l’intervento dovrà limitarsi all’installazione di manufatti rimovibili quali servo scala o piattaforme elevatrici (art. 2 comma 1 l. 13 /89);

C - Se la persona disabile non è proprietaria dell’alloggio la domanda di contributo deve essere presentata:

  • dall’amministratore del condominio e sottoscritta sia dal proprietario dell’alloggio che dal disabile sia che l’assemblea abbia deliberato di autorizzare gli interventi assumendosene l’onere finanziario o meno;
  • dal proprietario dell’alloggio, con controfirma del disabile solo nel caso in cui entro tre mesi l’assemblea non abbia dato risposta all’istanza presentata. In tal caso l’intervento dovrà limitarsi all’installazione di manufatti rimovibili quali servo scala o piattaforme elevatrici (art. 2 comma 1 l. 13 /89)

Il contributo non può essere richiesto se le opere sono state eseguite e saldate prima della presentazione della domanda. 

L’ammissibilità delle richieste non comporta automaticamente il finanziamento delle stesse: dopo la presentazione della domanda gli interessati possono procedere alla realizzazione delle opere senza attendere l’erogazione del contributo da parte della regione.

Per approfondimenti, si rimanda al sito di Regione Lombardia:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/Disabilita/barriere-architettoniche/contributi-barriere-architettoniche/contributi-barriere-architettoniche


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