Matrimonio Pubblicazioni

Ultima modifica 22 aprile 2020

Il matrimonio civile, religioso e quello cattolico debbono essere preceduti dalla pubblicazione effettuata secondo le forme previste dal codice civile il cui scopo è quello di rendere pubblico il proposito dei nubendi di voler contrarre, nell’arco temporale dei successivi 180 giorni, matrimonio, e contestualmente, permettere a terzi aventi titolo di fare opposizione.

Cos'è

  • Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento dello stato civile l’atto di pubblicazione non viene più verbalizzato in un registro ma si conclude nella formazione e sottoscrizione di specifico verbale che andrà a costituire allegato da inserire nel relativo fascicolo.
  • La richiesta delle pubblicazioni deve essere operata dai futuri sposi ovvero da persona che ne ha avuto incarico speciale. Tale incarico deve risultare non da atto pubblico essendo sufficiente una scrittura privata sottoscritta senza autenticazione di firma. Se l’incarico di richiedere la pubblicazione è conferito a chi esercita la potestà o la tutela è sufficiente la semplice dichiarazione orale dell’incaricato.
  • La richiesta deve essere presentata all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno degli sposi e ciò vale anche per gli stranieri residenti in Italia. Se l’altro nubendo risiede in altro comune, la pubblicazione (riflessa) è fatta anche in quest’ultimo comune su richiesta dell’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la richiesta di pubblicazione; lo stesso ufficiale provvederà ad assicurare di aver provveduto alla regolarizzazione dell’imposta di bollo relativa ai due atti di pubblicazione che dovranno essere affissi rispettivamente nei due comuni.
  • L’atto di pubblicazione rimane affisso per otto giorni consecutivi, salvo l’ipotesi in cui sia stato emesso decreto di riduzione dei termini, nel qual caso andrà indicato sull’atto il termine stabilito. Il calcolo degli otto giorni di affissione (da intendersi come giorni interi) decorre dal giorno successivo a quello della sottoscrizione del relativo verbale.
  • Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia l’ufficiale dello stato civile, una volta in possesso del nulla-osta di cui all’art. 116 del c.c. (nulla osta, rilasciato dall’Autorità Consolare straniera in Italia, che deve contenere l’esplicita dichiarazione dalla quale risulti che per le leggi a cui il cittadino straniero è sottoposto nulla osta a che lo stesso contragga quello specifico matrimonio e non un matrimonio in generale, così come le indicazioni relative allo stato civile della persona, in quanto, anche se straniero, è tuttavia soggetto alle disposizioni del C.C.), procede nell’esecuzione delle formalità della pubblicazione in analogia a quanto previsto per i cittadini italiani. Per gli stranieri non residenti né domiciliati in Italia, dopo aver acquisito i nulla osta, si redige processo verbale e subito dopo si può procedere alla celebrazione del matrimonio senza dover provvedere alla affissione dell’atto di pubblicazione.
  • I rifugiati politici e/o apolidi, per le pubblicazioni di matrimonio, non debbono produrre il nulla osta ma presentare la certificazione attestante la condizione di rifugiato rilasciata dall’Alto commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.
  • E’ fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di una informativa ai nubendi relativamente alla scelta del regime patrimoniale che intendono instaurare con il matrimonio. Di tale scelta l’ufficiale dello stato civile prenderà direttamente nota in caso di matrimonio civile, invitando i nubendi a presentare direttamente al Parroco o al Ministro di culto la propria scelta in quanto, se questa si riferisce al regime della separazione dei beni, questa deve essere riportata nell’atto di matrimonio per essere efficace.
  • Dopo la pubblicazione gli sposi che intendono sposarsi in Chiesa devono ritirare c/o l’Ufficio di stato civile il nulla-osta da consegnare al Parroco.