Testamento Biologico

Ultima modifica 19 luglio 2021

Disposizioni anticipate di trattamento - DAT - Testamento Biologico

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

COS'È LA DAT

La Iegge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e aII'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso Iibero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla Iegge.

La Iegge sul biotestamento stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari". Si può quindi esprimere in anticipo la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso Iibero e informato della persona interessata".

COME ESPRIMERE LE DAT

In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata "disponente" può esprimere le "Disposizione Anticipate di Trattamento - DAT". Tali disposizioni sono redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure con scrittura privata consegnata personalmente alI'ufficiaIe dello Stato Civile del Comune di residenza. Chi esprime la DAT può indicare una persona di fiducia, denominata "fiduciario", maggiorenne e capace di intendere e di volere, che Io rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.

INDICAZIONI UTILI SULLE DAT

I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le DAT; le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere; le DAT vanno consegnate personalmente aII’UfficiaIe dello Stato Civile del Comune di residenza che non partecipa alla redazione della scrittura, ma ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla. AI disponente verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito; le DAT sono registrate e conservate daII’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza; previo consenso del disponente, le DAT possono essere inviate alla Banca Dati Nazionale ove vengono conservate e saranno consultabili da parte dell'interessato e dei medici. Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento; nel caso non fosse possibile rendere una dichiarazione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso la consegna deve avvenire personalmente con le medesime modalità utilizzate per la consegna in forma scritta; l’interessato potrà esprimere la DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia

DOVE E COME DEPOSITARE LE DAT

Nel Comune di CARONNO PERTUSELLA le DAT vanno consegnate personalmente presso L’Ufficio dello Stato Civile, Piazza Aldo Moro n.-1, piano terra, esclusivamente su appuntamento. L’ufficio può essere contattato dal lunedi al venerdi ai numeri : 0296512205/0296512206/029651 2203/0296512202, oppure tramite email anagrafe@comune.caronnopertusella.va.it

All'appuntamento concordato, il disponente deve presentarsi munito di:

  • documento identificativo, del disponente e del fiduciario , in corso di validità;
  • codice fiscale del disponente e del fiduciario
  • DAT
  • dichiarazione sostitutiva compilata con i dati del disponente, del fiduciario, eventuale consenso all'invio alla Banca Dati Nazionale e, solo nel caso in cui in fiduciario non possa essere presente, firma di quest'ultimo

Alla consegna , la DAT verrà registrata e verrà rilasciata copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuto deposito.

Per maggiori approfondimenti

MINISTERO DELLA SALUTE

LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219  Norme in materia di consenso informato e di  disposizioni  anticipate di trattamento.  (GU n.12 del 16-1- 2018)

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